Altri contratti
Collaborazione con la SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione)
La SEFRI è l’autorità competente per il riconoscimento delle qualifiche professionali estere che sono paragonabili ai diplomi SUP e SSS. Tale competenza si basa su l’Allegato III dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC – Direttiva 2005/36/CE), sull’art. 5 OSUP e sull’art. 69 OFPr.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali estere richiede la verifica dell’equivalenza dei titoli mediante un confronto dei contenuti formativi tra il paese d’origine e la Svizzera.
Il REG interviene per conto della SEFRI nell’ambito delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali estere, confrontando la formazione dei richiedenti per il tramite di esperti SUP. A tal fine il REG rimette un rapporto scritto di sintesi al SEFRI che può essere ripreso nelle sue decisioni e se del caso propone adeguate misure di compensazione, in linea con le disposizioni di legge applicabili.
I servizi del REG sono richiesti in casi specifici, segnatamente per le categorie professionali disciplinate dal REG e nei limiti di competenza assegnati dalla SEFRI.
Questi casi concernenti sia i cittadini dell’EU (stabilimento o prestazioni del servizio) che i cittadini di stati terzi.